Art. 1 Denominazione e sede

E’ costituita un’ Associazione denominata “Istituto storico Parri”, nel seguito Istituto.

La precedente denominazione di “Istituto per la Storia e le memorie del Novecento Parri E-R” è mutata in “Istituto storico Parri”.

Esso fa parte, in qualità di socio, dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia “Ferruccio Parri”.

L’associazione svolge la sua attività nell’ambito della regione Emilia-Romagna e prevalentemente nel territorio della Città metropolitana di Bologna.

L’associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, perquanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

La sede dell’Associazione è in Bologna all’indirizzo fissato dal Consiglio diindirizzo.

L’ Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 L’oggetto e lo scopo

L’Istituto non ha fini di lucro e svolge attività di ricerca, formazione, conservazione e promozione del patrimonio culturale e della conoscenza della storia dell’età contemporanea. Fonda la propria attività sui valori ispiratori dell’antifascismo e della Resistenza, su quelli espressi nella Costituzione della Repubblica Italiana, e fa propri gli ideali di democrazia, libertà e pluralismo culturale con la finalità di rispondere al bisogno diffuso di conoscenza storica e di educazione a una cittadinanza consapevole, attraverso la riflessione storico-sociale e le metodologie e la pratica della didattica della storia. 

Sono compiti dell’Istituto:

1. promuovere, anche in accordo e in collaborazione con altri, studi e ricerche di storia contemporanea, in ambito regionale;

2. raccogliere, conservare e valorizzare le fonti per la storia contemporanea, con particolare attenzione alla storia del movimento di liberazione sul territorio metropolitano bolognese, dell’antifascismo e dell’età repubblicana;

3. svolgere attività di pubblico servizio culturale e di divulgazione storica;

4. svolgere attività di formazione e aggiornamento dei docenti, di ricerca, mediazione e consulenza didattica, anche in collaborazione o in convenzione con gli enti locali metropolitani, le istituzioni scolastiche, e con il mondo della scuola e della formazione nonché in rete con le altre istituzioni culturali e museali del territorio metropolitano.

Art. 3 I soci

L’istituto è ordinato su base associativa e rappresentativa.

Possono essere soci ordinari dell’istituto singoli cittadini e i comuni dell’area metropolitana bolognese. La qualità di associato dà diritto a intervenire nelle assemblee dell’Istituto e a esprimere il proprio voto, nonché partecipare a tutte le attività promosse dallo stesso.

Le adesioni sono deliberate dall’Assemblea dei soci.

I soci ordinari sono tenuti a pagare la quota annuale fissata dal Consiglio diindirizzo su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per fatti incompatibili con il rispetto degli scopi del presente statuto o per il mancato pagamento della quota prolungato per più di anno.

Sono soci di diritto nella persona del proprio legale rappresentante (o di un suo delegato):

1 . il Comune di Bologna;

2 . la Città metropolitana di Bologna;

3 . il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

4 . i comuni del territorio metropolitano decorati al valore militare

e civile della resistenza;

5 . la Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna;

6. l’associazione partigiana Anpi;

7. gli istituti Storici di carattere metropolitano della Resistenza, il Parco storico di Monte Sole, la Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto.

Art. 4 Gli organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

1. l’Assemblea dei Soci;

2. il Consiglio di Indirizzo;

3. il Consiglio Direttivo

4. il Presidente;

5. l’Organo di controllo.

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti effettivi dell’Organo di controllo e per i componenti del Consiglio Direttivo ai quali può essere riconosciuto un compenso deliberato dall’Assemblea dei soci.

La composizione degli organi rispetta il principio di pari opportunità di genere.

Art. 5 L’Assemblea dei soci 

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano, o anche da un altro consigliere designato dall’Assemblea. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario.

L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L’Assemblea dei soci è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, oppure sia fatta richiesta da due consiglieri di indirizzo o ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei soci, ed è convocata, di norma, presso la sede dell’associazione.

La convocazione è effettuata mediante pec o e-mail con avviso di ricezione, da inviarsi ai soci in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti al libro soci, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione dei soci, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, che non potrà avere luogo lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti salvo per le modifiche dello statuto per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.

La deliberazione relativa allo scioglimento dell’Istituto è assunta con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche a mezzo delega. La delega può essere conferita solamente ad altro socio. Ciascun delegato può essere portatore di una sola delega.

L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

1) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

2) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo;

3) delibera il compenso all’Organo di controllo e ai componenti del Consiglio Direttivo;

4) delibera le modificazioni dello statuto;

5) decide l’accettazione di nuovi soci e l’esclusione dei soci ai sensi dell’art.3;

6) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

7) delibera sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione comunque denominati, nonché di qualsiasi fondo costituitosi durante la vita dell’Associazione, nell’ambito della legge e delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

8) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità alle disposizioni previste dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 6 II Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è composto da cinque membri.

I componenti del Consiglio di indirizzo sono così nominati:

-due dal Comune di Bologna; 

-uno dalla Città Metropolitana di Bologna;

-uno dall’ANPI;

-uno dall’assemblea, composta dai restanti associati.

I membri sono scelti tra personalità del mondo scientifico e culturale, dirigentidella Pubblica Amministrazione, operatori del settore privato con significative esperienze nei campi di competenza dell’Istituto.

Il Consiglio di indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano; in mancanza, su designazione dei presenti.

Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito qualora siano presenti almeno tre membri anche collegati con mezzi telefonici e/o di teleconferenza.

Il Presidente nomina un Segretario.

Il Consiglio di Indirizzo delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno tre volte l’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno; è convocato dal Presidente dell’Istituto o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

La convocazione è fatta mediante pec o e-mail con avviso di ricezione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consigliere che non fa pervenire alla sede dell’associazione la giustificazione scritta della sua assenza per due volte nell’esercizio decade automaticamente dall’incarico.

I membri elettivi del Consiglio di Indirizzo dimissionari o comunque impediti in modo permanente a partecipare all’attività dell’Istituto vengono sostituiti mediante cooptazione nell’ambito della categoria di appartenenza del membro cessato. I membri cooptati scadono allo scadere del consiglio di indirizzo cheli ha nominati.

Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

Il Consiglio di Indirizzo dura in carica quattro anni.

In particolare, il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti competenze:

1. elabora le linee programmatiche alla luce degli indirizzi espressi dall’Assemblea dei Soci e garantisce che l’operato dell’Istituto sia sempre ispirato agli scopi e ai valori indicati all’art. 2;

2. esprime un parere consuntivo e finale sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo dell’Istituto, predisposti dal Consiglio Direttivo, nella propria relazione illustrativa;

3. fissa l’entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri di cui uno con funzioni diPresidente, uno di Vice-Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea in ragionedelle loro qualità professionali e morali, tenuto conto degli scopi dell’associazione. L’Assemblea può attribuire ai componenti del Consiglio Direttivo un compenso.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da due consiglieri.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essereinvitate a partecipare senza diritto di voto fino a tre persone in ragione degli argomenti previsti dall’ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante pec o e-mail con avviso di ricezione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scrittada almeno due membri.

II Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno due dei suoi membri anche collegati con mezzi telefonici e/o teleconferenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina un Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consigliere che non fa pervenire alla sede dell’associazione la giustificazione scritta della sua assenza per due volte nell’esercizio decade automaticamente dall’incarico.

Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione di un membro, il consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea degli Associati che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, non si sia ridotto al di sotto di due membri, nel qual caso deve essere convocata ,entro sessanta giorni, l’Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo consigliere. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo.

Spettano al Consiglio Direttivo i compiti di gestione dell’Istituto, nell’ambito degli indirizzi fissati dall’Assemblea dei Soci e dei programmi e delle priorità stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

1. nomina del Presidente dell’Istituto;

2. amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Istituto, tranne le trasformazioni e le fusioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Istituto e le modifiche del presente statuto, materie che competono all’Assemblea dei Soci;

3. nomina del Direttore dell’Istituto; 

4. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Indirizzo, secondo le direttive da quest’ultimo ricevute;

5. elabora programmi e piani per l’attività scientifica ed editoriale;

6. propone l’entità delle quote associative al Consiglio di Indirizzo;

7. predispone i bilanci preventivi e consuntivi ai sensi del successivoart.12;

8. delibera i regolamenti interni;

9. delibera sui dipendenti, e stipula e risolve contratti di collaborazione e di consulenza;

10. costituisce commissioni di lavoro dell’Istituto, fissandone la composizione, i compiti, la durata e nomina i rispettivi coordinatori;

11. nomina i rappresentanti dell’Istituto presso altri enti;

12. compie tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell’attività dell’istituto e per l’attuazione dei suoi scopi e che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio di Indirizzo;

13. ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri il compimento di determinati atti in nome e per conto dell’Associazione;

14. convoca l’Assemblea dei soci.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Istituto. Presiede l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Indirizzo.

In casi di urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli allo stesso nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e, in assenza di questo, dal componente residuo.

Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci, previa delibera del Consiglio Direttivo; convoca il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio Direttivo fissando l’ordine del giorno.

Art. 9 L’organo di controllo

Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione dell’Associazione è affidato ad un Organo di controllo.

La nomina avviene con delibera dell’Assemblea degli Associati che potrà scegliere tra organo monocratico o collegiale.

In caso di Organo di controllo collegiale questo sarà composto, ai sensi dell’art. 2397 c.c., da n. 3 (tre) membri effettivi e n. 2 (due) supplenti.

I membri dell’Organo di controllo dovranno essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell’apposito Registro.

All’Organo di controllo spettano gli onorari come deliberati dall’Assemblea.

Tutti i componenti dell’Organo di controllo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili per una sola volta.

L’Organo di controllo riferisce all’Assemblea con apposita relazione annuale sul Bilancio d’esercizio consuntivo e sul funzionamento dell’Associazione.

Art. 10 Dipendenti e collaboratori

L’Istituto può avvalersi di personale dipendente, di collaboratori, di consulenti.

Può avvalersi altresì di comandati e distaccati da enti pubblici e privati per impiegarli in attività inerenti ai loro profili professionali ed aderenti all’oggetto e allo scopo dell’associazione.

Art. 11 Patrimonio ed entrate dell’associazione

Il patrimonio dell’Istituto è costituito da: 

1. il patrimonio librario e documentario su qualsiasi supporto;

2. le attrezzature e gli arredi di cui è dotato;

3. i lasciti e donazioni;

4. le quote dei soci;

5. i contributi assegnati da enti pubblici ai sensi della legislazione in vigore e da enti privati;

6. il contributo assegnato dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

7. contributi di altri enti e persone;

8. proventi dell’attività dell’Istituto;

9. eventuali ulteriori versamenti volontari effettuati dai soci rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibili; pertanto, non saranno soggetti a rimborso, neppure in caso di scioglimento dell’Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall’Associazione stessa.

Art. 12 Il bilancio

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio di esercizio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è sottoposto al parere finale consuntivo del Consiglio di Indirizzo, al più tardi, entro il 31 marzo di ogni anno ed è approvato dall’Assemblea, al più tardi, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In caso di “particolari esigenze”, motivate dal Consiglio Direttivo in apposito verbale, è possibile prorogare il termine entro il 31 maggio per sottoporre il bilancio consuntivo e preventivo al Consiglio di Indirizzo e per l’approvazione dell’Assemblea entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è sottoposto al parere finale del Consiglio di indirizzo entro il 31 luglio di ogni anno ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 settembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio consuntivo è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una relazione illustrativa del Consiglio di Indirizzo.

L’apposita relazione annuale sul Bilancio d’esercizio consuntivo emessa dall’Organo di Controllo è posta a corredo del documento.

Il bilancio d’esercizio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato economico dell’esercizio.

Art. 13 Libri dell’associazione

L’Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei soci dell’Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge.

Il libro dell’organo di controllo resta depositato presso la sede l’Associazione.

Art. 14 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Istituto può essere deliberato con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli associati, come previsto dall’art. 5 dello statuto.

Con la deliberazione di scioglimento l’assemblea dei soci decide sulla devoluzione delle attività sociali, salvi i diritti dell’Archivio di Stato ai sensi di legge.

Art. 15 Norme finali e leggi applicabili

All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati all’attività.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile. 

 

Approvato in data 14/09/2019